DARKNES
2013-08-10 22:23:58 UTC
Pierluigi Bersani e Vincenzo Visco. Sono loro ad aver creato l’Equitalia che
oggi stritola aziende, imprenditori, pensionati, lavoratori dipendenti,
insomma chiunque finisca nel perverso ingranaggio della società incaricata
della riscossione dei tributi per conto dello Stato. In questi ultimi anni
si sono più volte levate voci di protesta, peraltro inascoltate: “usura di
Stato”, “strozzinaggio legalizzato” le accuse più tenere mosse da chi ha
avuto la sventura di finire nel mirino delle “cartelle assassine”.
Equitalia, come si sa, è una società pubblica, posseduta per il 51% dall’Agenzia
delle Entrate e per il 49% dall’Inps. Prima del 2007 si chiamava Riscossione
s.p.a., nata dalla riforma della riscossione prevista nel decreto legge n.
203 del 30 settembre 2005, convertita nella legge 248 del 2 dicembre 2005.
Un provvedimento del governo di centro-destra allora in carica, da lì la
leggenda metropolitana secondo cui Equitalia sarebbe stata un’invenzione di
Berlusconi. In realtà non è stato inventato un bel nulla: il servizio di
riscossione ovviamente già esisteva, era però affidato in concessione a
privati, prevalentemente banche. Con l’articolo 3 del dl 203/2005 e la
nascita di Riscossione s.p.a., è tornato semplicemente in capo al pubblico.
Ad “armare” Equitalia è stato il successivo governo Prodi, che con il
decreto Bersani-Visco ha di fatto autorizzato la società di riscossione a
utilizzare dati sensibili quali quelli dei conti correnti bancari. Nello
stesso decreto è stata inoltre obbligata la tracciabilità dei compensi. Una
sorta di “Stato di polizia tributaria” che ha causato l’escalation di
cartelle impazzite.
Il decreto cui facciamo riferimento è il dl n. 223 del 4 luglio 2006,
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, ribattezzato
Bersani-Visco (dai nomi rispettivamente del ministro e viceministro allo
sviluppo economico allora in carica), convertito nella legge numero 248 del
4 agosto 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2006.
Vediamo nel dettaglio gli articoli che ci interessano:
“
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa
partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai
soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione
rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono
utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell’articolo
7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.”
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione
possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando
apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati
che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli
atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le
relative certificazioni.
26-bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle entrate
individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che
possono utilizzare ed accedere ai dati.
Piena autorizzazione ad accedere ai dati sensibili pur di riscuotere i
tributi. Non altrettanta tutela è stata garantita però ai cittadini finiti
nel mirino di Equitalia, che spesso non hanno le conoscenze legislative
necessarie per potersi difendere dai soprusi dell’ente di riscossione. Né si
accorgono quando Equitalia commette errori talvolta “contra legem”. A questo
proposito è da segnalare la nascita dello sportello “Sos debiti: difenditi
da Equitalia” su iniziativa dell’associazione ”Codici-centro per i diritti
del cittadino”.
I risultati sono pubblicati in un esaustivo ed eloquente dossier che riporta
dati su cui vale la pena soffermarsi: tra gennaio ed aprile 2012, ad
esempio, le richieste di aiuto presso lo sportello sono aumentate del 53%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E gli errori di Equitalia
sarebbero di ogni tipo. Ad esempio, come riportato sul dossier elaborato da
Codici:
1) In tutte le cartelle Equitalia viene riportata solo la cifra globale
degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo,
non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità
rendendo il computo degli interessi criptico e non comprensibile. Per tale
ragionamento la cartella esattoriale, deve contenere a pena di nullità il
calcolo degli interessi per consentire una corretta verifica del
contribuente delle somme richieste. (Corte di cassazione, sez. Tributaria,
21 marzo 2012, n. 4512)
2) In merito agli interessi di mora, Equitalia ha in tutti questi anni
applicato gli stessi anziché solo sulla sorta capitale, anche su interessi,
sanzioni e spese, provocando inevitabilmente il fenomeno anatocistico
vietato dalla legge.
Altri rilievi rilevati sull’operato di Equitalia in base alle richieste di
aiuto pervenute allo sportello:
-Nullità per difetto di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento:
numerose pronunce di legittimità hanno evidenziato che la cartella deve
essere motivata in modo esaustivo e comprensibile da un non tecnico.
-Decadenza dal potere di riscossione per decorrenza dei termini all’uopo
previsti- art. 25 D.P.R. n° 602/73.
-Eventi successivi che hanno determinato l’estinzione del credito: la
ferraginosità dell’apparato burocratico-amministrativo messo in piedi da
Equitalia fa sì che non di rado la riscossione parta senza che si sia preso
atto dell’estinzione del diritto.
-Mancato invio dell’avviso bonario in relazione alle cartelle emesse a
seguito di liquidazione per controlli formali e sostanziali delle
dichiarazioni – artt. 36 bis e ter D.P.R. n° 602/73 e 54 bis D.P.R. n°
633/72.
-Non corretta identificazione del debitore.
-Omessa notifica dell’atto prodromico alla cartella:
-Illegittimità della riscossione in caso di annullamento dell’atto
impositivo già avvenuto in via giudiziaria (vedi punto “3”).
-Errori di calcolo: irregolarità della cartella: entità delle somme
aggiuntive portate in cartella senza alcuna indicazione della normativa di
riferimento applicata.
-Irregolarità nella notifica della cartella stessa: notifica della cartella
di pagamento in assenza della preventiva notifica del verbale di
accertamento produce nullità. Così come è nulla l’intimazione di pagamento o
l’avviso di mora per mancata notifica della cartella di pagamento. Su questo
punto la giurisprudenza è in costante evoluzione ma quasi sempre dopo un’apertura
nei confronti del contribuente segue un aggiustamento più restrittivo.
-Mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione del
ruolo e di notifica della cartella – solo per quelle emesse a seguito del 1
giugno 2008.
-Sanzione pagata.
-Cartella di pagamento riferita ad un verbale il cui credito risulta
prescritto.
Mentre Bersani e Visco, ministro e vice-ministro del governo Prodi, armavano
Equitalia contro contribuenti e classe produttiva, gli italiani si sono
trovati del tutto impreparati a fronteggiare le angherie del nuovo sistema
di riscossione.
Ora Pier Luigi Bersani sarà candidato premier alle prossime elezioni. Gli
elettori si ricordino di Equitalia, prima di votarlo.
oggi stritola aziende, imprenditori, pensionati, lavoratori dipendenti,
insomma chiunque finisca nel perverso ingranaggio della società incaricata
della riscossione dei tributi per conto dello Stato. In questi ultimi anni
si sono più volte levate voci di protesta, peraltro inascoltate: “usura di
Stato”, “strozzinaggio legalizzato” le accuse più tenere mosse da chi ha
avuto la sventura di finire nel mirino delle “cartelle assassine”.
Equitalia, come si sa, è una società pubblica, posseduta per il 51% dall’Agenzia
delle Entrate e per il 49% dall’Inps. Prima del 2007 si chiamava Riscossione
s.p.a., nata dalla riforma della riscossione prevista nel decreto legge n.
203 del 30 settembre 2005, convertita nella legge 248 del 2 dicembre 2005.
Un provvedimento del governo di centro-destra allora in carica, da lì la
leggenda metropolitana secondo cui Equitalia sarebbe stata un’invenzione di
Berlusconi. In realtà non è stato inventato un bel nulla: il servizio di
riscossione ovviamente già esisteva, era però affidato in concessione a
privati, prevalentemente banche. Con l’articolo 3 del dl 203/2005 e la
nascita di Riscossione s.p.a., è tornato semplicemente in capo al pubblico.
Ad “armare” Equitalia è stato il successivo governo Prodi, che con il
decreto Bersani-Visco ha di fatto autorizzato la società di riscossione a
utilizzare dati sensibili quali quelli dei conti correnti bancari. Nello
stesso decreto è stata inoltre obbligata la tracciabilità dei compensi. Una
sorta di “Stato di polizia tributaria” che ha causato l’escalation di
cartelle impazzite.
Il decreto cui facciamo riferimento è il dl n. 223 del 4 luglio 2006,
“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, ribattezzato
Bersani-Visco (dai nomi rispettivamente del ministro e viceministro allo
sviluppo economico allora in carica), convertito nella legge numero 248 del
4 agosto 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2006.
Vediamo nel dettaglio gli articoli che ci interessano:
“
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa
partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai
soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione
rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono
utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell’articolo
7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.”
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione
possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando
apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati
che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli
atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le
relative certificazioni.
26-bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle entrate
individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che
possono utilizzare ed accedere ai dati.
Piena autorizzazione ad accedere ai dati sensibili pur di riscuotere i
tributi. Non altrettanta tutela è stata garantita però ai cittadini finiti
nel mirino di Equitalia, che spesso non hanno le conoscenze legislative
necessarie per potersi difendere dai soprusi dell’ente di riscossione. Né si
accorgono quando Equitalia commette errori talvolta “contra legem”. A questo
proposito è da segnalare la nascita dello sportello “Sos debiti: difenditi
da Equitalia” su iniziativa dell’associazione ”Codici-centro per i diritti
del cittadino”.
I risultati sono pubblicati in un esaustivo ed eloquente dossier che riporta
dati su cui vale la pena soffermarsi: tra gennaio ed aprile 2012, ad
esempio, le richieste di aiuto presso lo sportello sono aumentate del 53%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E gli errori di Equitalia
sarebbero di ogni tipo. Ad esempio, come riportato sul dossier elaborato da
Codici:
1) In tutte le cartelle Equitalia viene riportata solo la cifra globale
degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo,
non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità
rendendo il computo degli interessi criptico e non comprensibile. Per tale
ragionamento la cartella esattoriale, deve contenere a pena di nullità il
calcolo degli interessi per consentire una corretta verifica del
contribuente delle somme richieste. (Corte di cassazione, sez. Tributaria,
21 marzo 2012, n. 4512)
2) In merito agli interessi di mora, Equitalia ha in tutti questi anni
applicato gli stessi anziché solo sulla sorta capitale, anche su interessi,
sanzioni e spese, provocando inevitabilmente il fenomeno anatocistico
vietato dalla legge.
Altri rilievi rilevati sull’operato di Equitalia in base alle richieste di
aiuto pervenute allo sportello:
-Nullità per difetto di motivazione del ruolo e della cartella di pagamento:
numerose pronunce di legittimità hanno evidenziato che la cartella deve
essere motivata in modo esaustivo e comprensibile da un non tecnico.
-Decadenza dal potere di riscossione per decorrenza dei termini all’uopo
previsti- art. 25 D.P.R. n° 602/73.
-Eventi successivi che hanno determinato l’estinzione del credito: la
ferraginosità dell’apparato burocratico-amministrativo messo in piedi da
Equitalia fa sì che non di rado la riscossione parta senza che si sia preso
atto dell’estinzione del diritto.
-Mancato invio dell’avviso bonario in relazione alle cartelle emesse a
seguito di liquidazione per controlli formali e sostanziali delle
dichiarazioni – artt. 36 bis e ter D.P.R. n° 602/73 e 54 bis D.P.R. n°
633/72.
-Non corretta identificazione del debitore.
-Omessa notifica dell’atto prodromico alla cartella:
-Illegittimità della riscossione in caso di annullamento dell’atto
impositivo già avvenuto in via giudiziaria (vedi punto “3”).
-Errori di calcolo: irregolarità della cartella: entità delle somme
aggiuntive portate in cartella senza alcuna indicazione della normativa di
riferimento applicata.
-Irregolarità nella notifica della cartella stessa: notifica della cartella
di pagamento in assenza della preventiva notifica del verbale di
accertamento produce nullità. Così come è nulla l’intimazione di pagamento o
l’avviso di mora per mancata notifica della cartella di pagamento. Su questo
punto la giurisprudenza è in costante evoluzione ma quasi sempre dopo un’apertura
nei confronti del contribuente segue un aggiustamento più restrittivo.
-Mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione del
ruolo e di notifica della cartella – solo per quelle emesse a seguito del 1
giugno 2008.
-Sanzione pagata.
-Cartella di pagamento riferita ad un verbale il cui credito risulta
prescritto.
Mentre Bersani e Visco, ministro e vice-ministro del governo Prodi, armavano
Equitalia contro contribuenti e classe produttiva, gli italiani si sono
trovati del tutto impreparati a fronteggiare le angherie del nuovo sistema
di riscossione.
Ora Pier Luigi Bersani sarà candidato premier alle prossime elezioni. Gli
elettori si ricordino di Equitalia, prima di votarlo.